L’avvocato generale Spielmann ritiene che la legge sull’amnistia spagnola non sia contraria alla direttiva sulla lotta al terrorismo

Il 10 giugno 2024 il Parlamento spagnolo ha adottato una legge sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna. La legge è entrata in vigore il giorno successivo. Essa prevede l’amnistia per gli atti che danno luogo a responsabilità penale, amministrativa o contabile, compiuti nel contesto del referendum sull’indipendenza della Catalogna del 1º ottobre 2017, nonché quelli compiuti nel contesto del processo indipendentista catalano.

Dinanzi alla Corte centrale (Spagna) si svolge un procedimento penale avviato nei confronti di dodici persone imputate per fatti costitutivi di reati terroristici, nel contesto del movimento a favore dell’indipendenza della Catalogna. Nutrendo dubbi quanto all’applicazione della legge sull’amnistia al caso di specie, segnatamente alla luce dell’inclusione nell’ambito di applicazione dell’amnistia degli atti che possono essere qualificati come atti terroristici dalla direttiva sulla lotta contro il terrorismo 2, la Corte centrale ha adito la Corte di giustizia.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Dean Spielmann esamina in primo luogo la compatibilità della legge sull’amnistia con la direttiva. Egli osserva che l’amnistia costituisce una materia non armonizzata, che rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. Peraltro, la direttiva non contiene alcuna disposizione che vieti esplicitamente il ricorso a meccanismi di estinzione della responsabilità penale, quali l’amnistia. Secondo l’avvocato generale, il criterio determinante per valutare la compatibilità della legge sull’amnistia risiede nella sua conformità ai requisiti minimi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal diritto umanitario, nonché dagli standard giurisprudenziali stabiliti, segnatamente, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 3. L’avvocato generale ritiene che la direttiva non osti alla legge sull’amnistia.

Infatti, detta legge non priva tale direttiva della sua piena efficacia, poiché essa comporta solo una «disattivazione» parziale e temporanea dei suoi effetti, estinguendo la responsabilità penale per taluni fatti determinati, limitati nel tempo e per loro natura, senza mettere in discussione l’applicabilità generale della direttiva summenzionata alle altre situazioni. Inoltre, la legge sull’amnistia soddisfa gli standard stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: da un lato, sembra essere stata adottata in un contesto reale di riconciliazione politica e sociale e non costituisce un’autoamnistia; dall’altro, essa non ricomprende violazioni gravi dei diritti umani, tra le quali figurano, in primo luogo, le violazioni dei diritti alla vita e all’integrità fisica. La legge sull’amnistia prevede un’esclusione esplicita degli atti che hanno in maniera intenzionale causato siffatte violazioni, senza includere formalmente l’insieme dei reati rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva. Tale approccio non sembra incompatibile, in linea di principio, con gli obiettivi di quest’ultima.
In secondo luogo, l’avvocato generale esamina la conformità della legge sull’amnistia a taluni principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di certezza del diritto 4, di legittimo affidamento 5, di uguaglianza dinanzi alla legge e di non discriminazione, nonché quelli del primato del diritto dell’Unione 6 e di leale cooperazione 7.
Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, l’avvocato generale sottolinea che la legge sull’amnistia rinvia esplicitamente alle pertinenti disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che sanciscono il diritto alla vita nonché il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti 8. Secondo l’avvocato generale, tale formulazione consente di tracciare un confine sufficientemente netto tra le condotte che possono beneficiare di un’amnistia e quelle che, a causa della loro gravità, devono restare soggette al regime di esercizio dell’azione penale istituito dalla direttiva.
Peraltro, relativamente ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, l’avvocato generale ritiene che, in linea di principio, la portata astratta o la formulazione generica dell’ambito di applicazione materiale o temporale della legge sull’amnistia non siano determinanti per valutare la conformità di tale legge al diritto dell’Unione. Il controllo della Corte dovrebbe limitarsi a verificare che non vi sia impunità per gli atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre, sebbene la legge sull’amnistia presenti un ampio ambito di applicazione materiale o temporale, essa concerne un periodo determinato nonché fatti individuati con precisione, tutti connessi con il processo indipendentista in Catalogna. Essa è quindi direttamente connessa alla sua finalità politica — la normalizzazione istituzionale e la riconciliazione sociale nel contesto della crisi catalana. Secondo l’avvocato generale, neppure i principi di uguaglianza dinanzi alla legge e di non discriminazione, nonché quelli del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione ostano alla legge sull’amnistia.