Sigarette elettroniche, istruttoria Antitrust su Philip Morris per pratica commerciale scorretta

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha reso noto di avere avviato un’istruttoria nei confronti di Philip Morris Italia Spa per possibile pratica commerciale scorretta nel promuovere sigarette elettroniche e altri prodotti similari, utilizzando espressioni come “senza fumo”, “un futuro senza fumo” e “prodotti senza fumo”.

Queste locuzioni, infatti, risultano poco chiare e trasparenti per i consumatori che non riescono a percepire il rischio di serie malattie (in particolare, respiratorie) determinate dall’uso di questi prodotti. Infatti si tratta di articoli che purtroppo, in assenza di combustione come le “classiche” sigarette, non sono affatto privi di possibili effetti nocivi per la salute, né sono meno nocivi di altri e comunque potrebbero causare dipendenze. La nota società del tabacco, in sostanza, ha immesso sul mercato nuovi prodotti, quali sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato, con una strategia di vendita basata sul concetto di riduzione del rischio, ma che al contrario possono determinare comunque dipendenza da nicotina, indurre gli ex fumatori a ricadere nella dipendenza e, fatto ancor più grave, gli adolescenti ad acquisirla.

L’Istituto superiore della sanità, in passato, ha valutato questi prodotti e non ha potuto riconoscere il potenziale di riduzione del rischio. Evidenze di letteratura indicano che i dispositivi che rilasciano nicotina, come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato, possono determinare dipendenza da nicotina come i prodotti tradizionali. L’approccio della riduzione del rischio o del danno non è una strategia di salute pubblica ma una strategia di vendita. La strategia di salute mira invece alla disassuefazione dal fumo e dall’utilizzo di prodotti del tabacco o a base di nicotina.

L’Autorità garante, con l’ausilio del Nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza, ha svolto in questi giorni ispezioni nelle sedi italiane della Philip Morris anche al fine di acquisire documenti e maggiori informazioni. Adesso spetterà all’Agcm esaminare e valutare la condotta della compagnia, sostanzialmente tesa a pubblicità ingannevole, e intervenire comminando l’eventuale sanzione. La normativa italiana vieta la pubblicità ingannevole, poiché, in particolare nel settore sanitario, viola il diritto alla salute e la libertà di autodeterminazione del consumatore. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta; in mancanza, sono previste sanzioni per chi diffonde messaggi che possano ingannare, ad esempio tramite esagerazioni o omissioni, influenzando scelte economiche e di salute.

Confconsumatori esprime «soddisfazione per l’avvio del procedimento nei confronti del colosso Philip Morris da parte di Agcm per pubblicità ingannevole ed interverrà ad adiuvandum offrendo il proprio contributo per tutte le azioni necessarie a tutela del diritto alla salute dei consumatori italiani». Contemporaneamente «chiederà al ministero della Salute e all’Istituto superiore della sanità di intervenire fortemente sul tema a tutela del bene salute in particolare per le generazioni future».