Mantenimento figli genitori separati-divorziati. Le regole della Cassazione

Il quantum del contributo al mantenimento a favore dei figli di genitori separati era era fino ad oggi a discrezione del giudice, con talvolta calcoli approssimativi,. Molti di conseguenza i dissidi tra i genitori, con cause inutilmente prolungate e soprattutto creando una nuova “categoria” di poveri, ovvero quelli dei padri separati.

La Corte di Cassazione con ben tre ordinanze ha stabilito le regole, linee guida, per la corretta determinazione del quantum.

Con le ordinanze n. 25403 (1), n. 25421 (2) del 16 Settembre e n. 25534 (3) del 17 Settembre 2025 la Corte ha definitivamente chiarito che per procedere ad una corretta determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, occorre tenere in considerazione i diritti e le esigenze dei figli, i redditi e la capacità dei lavori di entrambi i genitori, i tempi di permanenza, l’effettivo accudimento dei figli e il tenore di vita della famiglia.

La Corte, basandosi sull’art. 316Bis, I comma, cpc che prevede che entrambi i genitori  debbano provvedere al mantenimento dei figli, non in maniera identica ma secondo le proprie capacità casalinghe, lavorative e di sostanza, e tenuto conto del cosiddetto rapporto di bidimensionalità,  ha chiarito che non bisogna solo tenere in considerazione i redditi ma anche ogni altra risorsa economica e della capacità di svolgere un’attività professionale o domestica.

Cosa quindi dovrà fare il giudice?

Per quantificare l’assegno periodico dovrà attenuare il criterio di proporzionalità, alla luce di almeno 5 parametri costituiti dalle attuali esigenze del figlio:

– il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

– le risorse economiche di entrambi i genitori;

– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;

– non sarà più sufficiente valutare e comparare i redditi ma si dovrà tenere conto dell’effettivo rapporto genitore/figlio, della capacità di accudimento di entrambi e del tempo che, fattivamente, si trascorre coi figli.

Quest’ultimo fattore è rilevante poiché spesso un genitore, prevalentemente le madri e soprattutto quando i figli sono particolarmente piccoli, affermano che il minore debba trascorrere più tempo con loro in ragione dell’età.

Questa affermazione è infondata ed ora, alla luce di questa precisazione, sarà ancora più difficile da sostenere.

 

Sara Astorino, legale, consulente Aduc

 

 

1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/settembre/25403-ordinanza.pdf

2 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/settembre/25421-ordinanza.pdf

3 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/settembre/25534-ordinanza.pdf

4 – https://www.aduc.it/articolo/papa+ha+voce+sportello+legale+padri+separati_39556.php

5 – https://www.aduc.it/info/consulenza.php