
Quando si fa un mutuo per acquistare una casa, tra le tante precauzioni, occorre fare attenzione alla pressione psicologica esercitata dalle banche affinché il risparmiatore, oltre a concludere il contratto di mutuo, stipuli un contratto di assicurazione.
Gli stessi risparmiatori per timore di perdere la possibilità di accedere al mutuo, succede che accettino passivamente qualsiasi condizione prospettata dalla banca, inclusi i contratti di assicurazione. E’ corretto?
La risposta è stata fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5901/2025 che ha chiarito che la pratica commerciale di proporre contemporaneamente il contratto di mutuo, o anche un’offerta di finanziamento, insieme ad un prodotto assicurativo non direttamente collegato, non costituisce sempre e comunque pratica commerciale scorretta.
Diventa pratica scorretta nel momento in cui vi sia un indebito condizionamento, finalizzato a limitare la volontà del risparmiatore.
In buona sostanza se la Banca presenta due diversi rapporti e chiarisce che si può stipulare l’uno senza l’altro, la pratica commerciale è corretta.
Se, invece, la banca, più o meno platealmente, afferma che per ottenere il mutuo o il finanziamento occorre stipulare obbligatoriamente anche il contratto assicurativo, la pratica è scorretta.
Così come sarà scorretta se al risparmiatore non si lascia un periodo di riflessione tra la firma del contratto di finanziamento e quella del contratto di assicurazione, oppure quando questi subisce chiamate insistenti che possano configurare molestie, coercizione o indebito condizionamento.
La decisione del Consiglio di Stato è molto chiara nel definire le condotte lecite rispetto a quelle illecite in quanto – espressamente – richiama la direttiva UE 2005/29 che contiene un elenco completo ed esaustivo delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc