Diritto & rovescio: Abbandono del minore anche se non c’è ‘abbandono materiale’

Con l’ordinanza n. 25374, depositata il 16 settembre 2025 (1), la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale a tutela dei minori: lo stato di abbandono non richiede necessariamente un abbandono “materiale”, ma può essere accertato anche in presenza di gravi carenze affettive, educative e genitoriali, tali da compromettere la crescita psico-fisica del bambino.

Il caso riguarda una giovane madre con problemi di tossicodipendenza, precaria dal punto di vista affettivo ed economico, e un padre con precedenti penali e totalmente assente. Il figlio, ancora in tenerissima età, era stato collocato in una casa-famiglia sin dalla nascita.

Nonostante i sentimenti affettuosi della madre verso il figlio, la Corte ha confermato l’affido a terzi (affido etero-familiare) e la possibilità di incontri con la madre solo in forma protetta, vista la mancata adesione della donna ai percorsi di recupero genitoriale proposti.

Secondo la Cassazione, si configura una situazione di abbandono ogni volta che i genitori non siano concretamente in grado di garantire una crescita sana e stabile al figlio, anche senza volontà esplicita di rifiuto.

Il giudice deve valutare in modo approfondito se:

– sia possibile un recupero della genitorialità con adeguati interventi di sostegno,

– vi siano parenti disponibili e idonei (entro il quarto grado),

– i tempi di maturazione delle competenze genitoriali siano compatibili con le esigenze del minore.

La dichiarazione di adottabilità, ricorda la Corte, è un’“extrema ratio” e può avvenire solo in presenza di fatti gravi e concreti, non basati su mere valutazioni astratte.

 

Nel caso specifico, la Corte ha accertato:

– inidoneità attuale di entrambi i genitori a prendersi cura del figlio,

– assenza di figure familiari sostitutive disponibili,

– fallimento dei percorsi di supporto intrapresi dalla madre,

– tempi troppo lunghi per un possibile recupero genitoriale, incompatibili con il bisogno del minore di stabilità.

Di conseguenza, è stato confermato l’affido stabile presso terzi, pur mantenendo il legame madre-figlio attraverso incontri protetti.

Questa ordinanza sottolinea come, in situazioni complesse, l’interesse superiore del minore prevalga su ogni altra considerazione, inclusi i legami biologici.

I genitori hanno il diritto, ma soprattutto il dovere, di garantire non solo affetto, ma cura, presenza, stabilità e sostegno educativo. In mancanza di queste condizioni, lo Stato può – e deve – intervenire.

 

 

Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc