
Un tema centrale nelle controversie di diritto di famiglia è la bigenitorialità, ossia il diritto/dovere che entrambi i genitori hanno di partecipare alla vita del figlio. Non sempre le difficoltà di incontro del genitore con il minore sono giudicate motivo sufficiente per negare la bigenitorialità: lo ha ribadito di recente la Cassazione nella sentenza n. 24876 del 2025 (1).
Questo vuol dire che, anche se un genitore manifesta “scarso interesse” o scarsa partecipazione agli incontri col figlio, non sempre questo basta a ledere il principio della bigenitorialità.
Nel caso oggetto della decisione della Cassazione si evidenzia come il padre avesse manifestato scarsa partecipazione agli incontri con la figlia e che gli stessi incontri avvenivano con la presenza dei servizi sociali, che seguivano il padre.
La Corte ha ritenuto che questo scarso interesse, pur rilevante, non fosse di per sé motivo sufficiente per negare al genitore il diritto/dovere di mantenere un rapporto con il minore attraverso la bigenitorialità.
La bigenitorialità non è un mero istituto formale: implica che entrambi i genitori debbano collaborare (spesso anche sotto l’aspetto relazionale ed educativo) nell’interesse del figlio, pur non necessariamente con identica intensità o in identiche modalità. L’assenza di un genitore o la sua scarsa partecipazione può essere tollerata, entro certi limiti, se non sussistono elementi di pericolo o di grave pregiudizio per il minore.
Dalla sentenza emergono alcuni principi chiave:
– Presunzione di bigenitorialità: non si parte dal presupposto che, se un genitore è assente o poco presente, la bigenitorialità debba essere tolta. È un elemento che va valutato, non dato per scontato.
– Analisi delle cause: bisogna considerare perché quel genitore mostra scarso interesse o partecipa poco agli incontri. Nel caso in questione, la presenza dei servizi sociali e il loro coinvolgimento erano un indicatore che non tutto fosse imputabile a volontà negativa o negligenza.
– Interesse del minore come parametro supremo: ogni decisione va valutata alla luce del benessere del figlio. Se la scarsa partecipazione non produce danni oggettivi o non lede gravemente il rapporto affettivo, potrebbe non essere sufficiente per togliere diritti al genitore.
La pronuncia ribadisce quindi che non basta la “scarsa partecipazione” a cancellare un diritto: serve una valutazione concreta e approfondita, sempre e solo nell’ottica della tutela del minore.
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1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/settembre/24876bisbisbis.pdf
2 – http://https//www.aduc.it/articolo/papa+ha+voce+sportello+legale+padri+separati_39556.php
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc