
La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) in Svizzera ha inserito nella propria blacklist 229 siti illegali. Conformemente all’articolo 86 della Legge federale sui giochi in denaro, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono intervenuti per bloccare l’accesso alle offerte di gioco.
La decisione generale del 26/08/2025 pubblicata nel Foglio federale svizzero può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla notificazione di essa, e indirizzata alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna (art. 87 cpv. 2 e art. 88 cpv. 3 LGD). L’opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi ed i mezzi di prova e la firma dell’opponente o del suo rappresentante.
AGIMEG