Calcio: la Corte sancisce il diritto, in particolare per i club e per i giocatori, di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo dei lodi arbitrali emessi dal Tribunale arbitrale dello sport

Nel settore del calcio, come in tante altre discipline sportive, l’assoggettamento delle controversie all’arbitrato non è in genere accettata liberamente, bensì imposta unilateralmente agli sportivi e ai club dalle associazioni internazionali, come la Federazione calcistica internazionale (FIFA).
In tali circostanze, è indispensabile che il ricorso all’arbitrato non comprometta i diritti e le libertà che le norme fondamentali del diritto dell’Unione garantiscono agli sportivi, ai club e, più in generale, a qualsiasi altra persona che pratica uno sport professionistico o che esercita un’attività economica ad esso collegata. Questo è il motivo per cui la Corte dichiara oggi che i giudici nazionali devono essere autorizzati a procedere, su domanda dei singoli o anche d’ufficio, a un controllo giuridico approfondito della compatibilità dei lodi arbitrali del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) con l’ordine pubblico dell’Unione.
Inoltre, se una normativa nazionale o una normativa emanata da un’associazione sportiva impedisce ai giudici nazionali di esercitare i loro poteri, tali giudici hanno l’obbligo di disapplicare tale normativa.

Nel 2015 un club belga, il Royal Football Club Seraing (RFC Seraing), ha concluso accordi di finanziamento con la società maltese Doyen Sports, che prevedevano il trasferimento a quest’ultima di una parte dei diritti economici di alcuni dei suoi giocatori. Ritenendo che questo tipo di contratti violasse il divieto imposto ai terzi di detenere diritti economici sui giocatori, la FIFA ha inflitto al club varie sanzioni, vale a dire il divieto di registrare nuovi giocatori per diversi periodi e un’ammenda. Tali sanzioni sono state confermate dal TAS, che è l’organo mondiale per la risoluzione delle controversie nel settore dello sport, e successivamente dal Tribunal fédéral (Tribunale federale, Svizzera).
Contestando la conformità delle norme della FIFA al diritto dell’Unione, il RFC Seraing ha successivamente adito i giudici belgi. I giudici di merito hanno ritenuto che il lodo emesso dal TAS fosse definitivo e dotato di autorità di cosa giudicata e che essi non potessero pertanto riesaminare tale questione di conformità. Investita della causa, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) ha deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Essa chiede, in sostanza, se sia accettabile, alla luce del diritto dell’Unione, che ai giudici nazionali sia impedito, in forza del principio dell’autorità di cosa giudicata, controllare un lodo arbitrale emesso dal TAS e confermato dal Tribunal fédéral svizzero, vale a dire da un giudice di un paese terzo che non ha la possibilità di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte.

La Corte dichiara che norme nazionali che attribuiscono all’autorità di cosa giudicata una portata siffatta sono contrarie al diritto dell’Unione. Infatti, l’applicazione di tali norme priva i singoli della possibilità di ottenere, da parte dei giudici degli Stati membri, il controllo giurisdizionale effettivo di un siffatto lodo arbitrale.
In concreto, la Corte ricorda anzitutto che il ricorso da parte di singoli a un arbitrato è in linea di principio possibile, aggiungendo tuttavia che, se tale arbitrato è destinato ad essere attuato all’interno dell’Unione, è necessario garantire la sua compatibilità con l’architettura giurisdizionale dell’Unione e con il rispetto del suo ordine pubblico.
La Corte constata poi che, nel caso di specie, il lodo del TAS è stato emesso in applicazione di un meccanismo arbitrale imposto unilateralmente da un’associazione sportiva internazionale (la FIFA), come avviene spesso nelle controversie connesse allo sport.
Per tale ragione, la Corte dichiara che, al fine di garantire la tutela giurisdizionale effettiva degli sportivi, dei club e degli altri singoli che possono essere interessati in ragione dell’esercizio di un’attività economica connessa allo sport nel territorio dell’Unione, i lodi emessi dal TAS devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Pertanto, sebbene possa essere validamente limitato al fine di tener conto delle specificità dell’arbitrato, tale controllo deve in ogni caso consentire ai singoli di ottenere un controllo giurisdizionale approfondito della compatibilità di tali lodi arbitrali con i principi e le disposizioni dell’ordine pubblico dell’Unione. Inoltre, deve essere possibile ottenere provvedimenti provvisori e sottoporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Infine, nel caso in cui si tratti di una violazione delle regole di concorrenza o di una libertà di circolazione, i singoli interessati devono poter chiedere a detti giudici non solo di accertare tale violazione e di ordinare il risarcimento del danno che essa ha causato loro, ma anche di far cessare il comportamento che costituisce detta violazione.
Inoltre, la Corte aggiunge che un giudice nazionale ha l’obbligo di disapplicare di propria iniziativa qualsiasi normativa nazionale o emanata da un’associazione sportiva che osti a una siffatta tutela giurisdizionale effettiva dei singoli.