L’avvocato generale Emiliou: Il potere di autogoverno degli organi dell’ordinamento sportivo è sottoposto a limitazione in caso di ripercussioni significative su materie disciplinate dal diritto dell’Unione

La Corte ha già avuto numerose opportunità 1 di riesaminare alcune norme adottate da associazioni sportive nazionali o internazionali rispetto alla normativa dell’Unione in materia di concorrenza e/o di mercato interno. Le tre cause di cui trattasi si inseriscono nell’alveo della suddetta giurisprudenza.
Nella causa C-209/23 (RRC Sports) due agenti dei giocatori intendono impedire l’applicazione di alcune norme contenute nel quadro normativo 2 di un’associazione sportiva internazionale 3 che disciplinano, fra le altre cose, la remunerazione, le attività e la condotta di questo tipo di agenti. Essi sostengono che le suddette norme violano la libera prestazione di servizi, le regole dell’Unione sulla concorrenza e alcune disposizioni sulla protezione dei dati. Da parte sua, la FIFA ritiene che le norme di cui trattasi siano al contempo legittime e necessarie per l’integrità del calcio.
Nella causa C-428/23 (ROGON e a.), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) propone questioni in una controversia simile. Due imprese che forniscono servizi di consulenza e rappresentanza a giocatori di calcio e l’amministratore delegato di una di dette imprese intendono impedire che le norme di una federazione sportiva nazionale 4 che disciplinano le attività di agenti di calcio provochino, a loro avviso, danni irreparabili.
Nella causa C-133/24, (Tondela e a.), i club calcistici che giocano nella prima e nella seconda divisione portoghese hanno concluso un accordo con la federazione calcistica nazionale durante la pandemia di COVID 19. I club hanno concordato di astenersi dall’ingaggiare giocatori che avevano risolto unilateralmente il proprio contratto a causa di problemi legati alla pandemia.
Le cause di cui trattasi sollevano ulteriori questioni importanti relative all’autonomia degli organi nazionali e internazionali dell’ordinamento sportivo, e alla misura in cui le norme adottate da tali organi devono rispettare la disciplina dell’Unione in materia di concorrenza, mercato interno e protezione dei dati personali.
In tre conclusioni distinte, l’avvocato generale Nicholas Emiliou affronta le diverse questioni giuridiche sollevate dalle suddette cause.

Innanzi tutto, l’avvocato generale Emiliou svolge considerazioni che suffragano un’interpretazione restrittiva dell’«eccezione sportiva», secondo cui norme specifiche adottate esclusivamente per motivi estranei all’attività economica e che attengono a questioni di interesse meramente sportivo esulano dall’ambito di applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e mercato interno. Egli ritiene che l’eccezione sportiva sia la semplice espressione di due principi dell’Unione saldamente consolidati. Il primo, in forza del quale le disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza e libera circolazione sono applicabili, in linea di massima, alle attività economiche e agli scambi all’interno dell’Unione e il secondo, in forza del quale le norme adottate dagli organi di autogoverno che hanno ripercussioni su dette attività economiche e/o sugli scambi all’interno dell’Unione potrebbero esulare dall’ambito di applicazione di tali disposizioni dell’Unione nel caso in cui le suddette ripercussioni siano di lieve entità.
L’avvocato generale Emiliou suggerisce poi alla Corte di statuire che il diritto dell’Unione consente alle associazioni sportive di adottare norme relative alle attività di operatori che agiscono su un mercato a valle o a monte rispetto a quello in cui l’associazione o i suoi membri operano (come gli agenti di calcio). Sebbene dette norme siano in linea di principio accettabili, qualora risultino avere un significativo effetto anticoncorrenziale esse dovrebbero essere giustificate. Detta giustificazione sarebbe possibile qualora esse risultassero perseguire obiettivi sportivi legittimi, soddisfacendo i criteri di proporzionalità ed efficacia (la «giurisprudenza Meca Medina») 5. In alternativa, esse potrebbero essere giustificate nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Trattato per un’esenzione. L’avvocato generale esamina poi le norme di cui trattasi rispetto alla disciplina sulla libera circolazione, chiarendo le condizioni in presenza delle quali esse possono essere ritenute conformi a tale disciplina.
L’avvocato generale esamina, inoltre, la distinzione fra restrizioni alla concorrenza per oggetto e per effetto, e afferma che gli accordi «no poach» (accordi di non assumere né sollecitare dipendenti di concorrenti) sono generalmente restrittivi «per oggetto». Tuttavia, in considerazione della finalità specifica e della portata limitata, nonché delle circostanze eccezionali (la pandemia di COVID-19) in cui l’accordo di cui trattasi è stato concluso, a suo avviso esso non è restrittivo «per oggetto» e potrebbe probabilmente essere giustificato.